IL GIUDICE CHE SI E' DICHIARATO INCOMPETENTE A STATUIRE SULLA DOMANDA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE DISPONE DI UNA COMPETENZA A STATUIRE SULLA DOMANDA RELATIVA ALL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE RIGUARDANTE IL MINORE" - Avv. Margherita Di Cola
15 giugno 2022
La Corte di Giustizia con sentenza del 5 settembre 2019 nella causa C-468/18 stabilisce che l'articolo 3, lettere a) e d) e l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, “devono essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l'obbligazione alimentare nei confronti di quest'ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a statuire sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest'ultimo è comparso, senza eccepirne l'incompetenza”.
1. Il casus decisus
La vicenda in esame ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Constanţa (Tribunale di primo grado in Romania) nell'ambito di una controversia tra R, residente nel Regno Unito, e P., residente in Romania, vertente sulle domande di divorzio, di pagamento di un assegno alimentare per il mantenimento del loro figlio minore e la relativa responsabilità genitoriale.
I signori R. e P., entrambi cittadini rumeni, si sono sposati il 15 agosto 2015 in Romania e dalla loro unione è nato un bambino in data 8 novembre 2015 a Belfast (Regno Unito), dove hano vissuto prima di separarsi.
Nel corso della loro separazione avvenuta nel 2016, il padre, P., è rientrato in Romania mentre la madre, R., è rimasta a Belfast con il figlio.
In data 29 settembre 2016 la signora R. citava in giudizio il signor P. dinanzi alla Judecătoria Constanţa al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio, la fissazione del domicilio presso di lei, l'autorizzazione ad esercitare la potestà genitoriale e la condanna di P. al pagamento di un assegno alimentare a favore del minore.
P. si costituiva in giudizio e ne contestava la competenza.
Il giudice adito si dichiarava competente a conoscere della domanda di divorzio in ragione della cittadinanza dei coniugi ma decideva di separare il capo di domanda relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre e alla fissazione del domicilio del figlio presso quest'ultima da quello relativo al versamento di un assegno alimentare a favore del minore, avviando due distinti procedimenti su tali capi di domanda.
Il giudice del rinvio si dichiarava incompetente sul primo capo di domanda relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale e riteneva competenti a statuire su tale capo della domanda le autorità giurisdizionali del Regno Unito, Stato in cui il minore è nato e risiede abitualmente, conformemente all'articolo 8, paragrafo I, del regolamento n. 2201/2003.
Le parti non proponevano ricorso avverso tale decisione.
Per quanto riguarda il secondo capo di domanda relativo al versamento di un assegno alimentare da parte del padre a favore del minore, il giudice del rinvio si dichiarava competente in ragione del luogo di residenza abituale del convenuto sulla base dell'articolo 3, lettera a) del regolamento n. 4/2009.
Sebbene P. non abbia sollevato un'eccezione di incompetenza per tale capo di domanda, la Judecătoria Constanţa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di tre domande congiunte riguardanti il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore e l'obbligazione alimentare nei confronti del medesimo, il quale è il giudice del luogo di residenza abituale del convenuto e il giudice dinanzi al quale è comparso il convenuto, possa decidere sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare riguardante il minore nonostante si sia dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale oppure se la domanda relativa all'assegno di mantenimento possa essere decisa solo dal giudice competente a pronunciarsi sulla domanda riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
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In tal caso se la domanda relativa all'assegno di mantenimento a favore del minore mantenga carattere accessorio rispetto alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
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In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, se sia nell'interesse del minore che un giudice di uno Stato membro, competente ai sensi dell'articolo 3, lett. a) del regolamento n. 4/2009, si pronunci sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare del genitore nei confronti del figlio minore, nato dal matrimonio di cui si chiede lo scioglimento, allorché si sia dichiarato incompetente a statuire sulla domanda vertente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. Competenza a statuire sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare riguardante il minore.
Le obbligazioni alimentari occupano un ruolo di primo piano nell'ambito del diritto internazionale privato.
Ciò si evince dalla pluralità di fonti che riguardano tale tematica.
Nell'ordinamento italiano le obbligazioni alimentari sono disciplinate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile.
Nell'ambito del diritto internazionale privato un'ulteriore fonte si rinviene nell'articolo 45 della legge n. 218 del 1995 che rinvia al Regolamento (CE) n. 4/2009, il quale rinvia ulteriormente al Protocollo dell'Aja del 2007.
La nozione di obbligazioni alimentari che si ricava dal Regolamento e dal Protocollo comprende tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori.
Per le obbligazioni alimentari transfrontaliere si applica il Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che disciplina la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Tale Regolamento introduce delle regole per facilitare il pagamento delle richieste di mantenimento transfrontaliere e si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto familiare, parentela, matrimonio o affinità.
In particolare l'introduzione di tale strumento si prefigge lo scopo di rendere automatica l'esecuzione di tutte le decisioni, transazioni giudiziarie e atti pubblici in materia di alimenti.
Ciò si è reso necessario al fine di fronteggiare all'interno degli Stati membri il crescente aumento del contenzioso volto al recupero degli assegni alimentari, dovuto alla libera circolazione dei cittadini europei oltre che al progressivo indebolirsi dei rapporti di famiglia.
L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 4/2009, intitolato “Disposizioni generali”, stabilisce i criteri generali di attribuzione della competenza per le autorità giurisdizionali degli Stati membri che statuiscono in materia di obbligazioni alimentari.
Il creditore di alimenti può presentare la sua domanda o dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o dinanzi al giudice del luogo in cui il creditore risiede abitualmente oppure, qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a un'azione principale, relativa allo stato delle persone, come una domanda di divorzio o alla responsabilità genitoriale, dinanzi al giudice competente a conoscere dell'una o dell'altra azione.
Nella pronuncia in commento si è detto che l'utilizzo della congiunzione coordinativa “o” dopo l'indicazione di ciascuno di essi indica che siffatti criteri sono alternativi in quanto lo scopo del Regolamento, attraverso la eliminazione delle misure intermedie, come si evince dal suo considerando 15, è quello di fare sì che un creditore di alimenti, sia in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.
L'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 4/2009 prevede, inoltre, la competenza del giudice di uno Stato membro dinanzi al quale compare il convenuto a meno che la comparizione del convenuto sia intesa a eccepirne l'incompetenza laddove i criteri di cui all'articolo 3 non siano applicabili.
Nel caso in esame, dunque, il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, adito dal creditore di alimenti, è competente a statuire sulla domanda in materia di obbligazioni alimentari a favore del minore ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 4/2009.
Con sentenza del 16 luglio 2015, nella causa C-184/14, la Corte ha dichiarato che, per sua natura, una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è intrinsecamente legata all'azione per responsabilità genitoriale ed ha fatto notare che il giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un'obbligazione alimentare in favore di un minore e per fissare l'importo di tale obbligazione.
La circostanza che il giudice si sia dichiarato incompetente a statuire su un'azione relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di un minore non incide sulla sua competenza a statuire sulla domanda in materia di obbligazioni alimentari laddove sia fondata sull'articolo 3, lettera a) o sull'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 4/2009.
Tale conclusione trova la sua ragione giustificativa nell'impianto sistematico e nelle finalità del Regolamento in esame.
Per quanto riguarda il profilo sistematico, il considerando 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009 prevede che non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale, poiché le norme risultanti da detto regolamento devono essere considerate esaustive.
Il Regolamento (CE) n. 4/2009 prevede criteri di competenza alternativi e non gerarchicamente ordinati che privilegiano la scelta dell'attore.
Tale scelta si ricollega al Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari che nutre stretti rapporti con il Regolamento (CE) n. 4/2009.
Nel Protocollo il criterio di collegamento generale per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, è individuato nell’articolo 3, secondo il quale le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Il criterio di collegamento della residenza abituale del creditore presenta il vantaggio di permettere di valutare l’an e il quantum della prestazione alimentare con riferimento al luogo, quello di residenza abituale, nel quale il creditore dovrà soddisfare le proprie esigenze vitali, in modo tale che l’ammontare del credito potrà essere determinato con riferimento alle sue effettive esigenze.
Il Protocollo non definisce la nozione di residenza abituale, ma si deve ritenere che la residenza abituale debba essere individuata nel luogo nel quale il creditore si trovi con una certa stabilità e continuità di permanenza.
Nella vicenda in esame, tenuto conto del rischio di dover presentare le domande in materia di obbligazioni alimentari e di responsabilità genitoriale dinanzi a due autorità giurisdizionali diverse, il genitore nell'interesse superiore del minore può revocare la sua domanda di obbligazioni alimentari proposta dinanzi al giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di divorzio a favore del giudice competente in materia di responsabilità genitoriale ed altresì competente a statuire sulla domanda in materia di obbligazioni alimentari.
Il genitore potrebbe, inoltre, nell'interesse superiore del minore, mantenere la domanda in materia di obbligazioni alimentari a favore del minore dinanzi al giudice che statuisce sulla domanda di divorzio qualora sia quello del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente.
A supporto di tale scelta vengono in rilievo vari motivi tra cui la facilità di esprimersi nella sua lingua materna, i costi eventualmente inferiori in Romania rispetto al Regno Unito, la conoscenza da parte del giudice adito delle capacità contributive del convenuto.
Come correttamente sostenuto dalla Corte di Giustizia la dichiarazione di incompetenza da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda del divorzio non inficia la sua competenza a statuire sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare riguardante il minore qualora sia il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale è comparso, senza eccepirne l'incompetenza.