IL PATTO DI FAMIGLIA, di Maria Paola Nico – Phd student in civil law - UNICAM
19 luglio 2021
L’istituto del “Patto di Famiglia” nasce, in Italia, con La Legge 14 febbraio 2006, n. 55, pubblicata nella G.U. del 1° marzo 2006, n. 50, che ha introdotto nel codice civile i nuovi artt. dal 768-bis al 768-octies, aggiungendo nel titolo IV del libro II un nuovo capo V-bis.
Tale nuovo istituto ha la finalità di favorire, valorizzando il principio dell'autonomia privata, il passaggio generazionale delle imprese di tipo familiare, garantendone, così, la continuità *.
Al contempo, il patto di famiglia nasce sulla scorta della raccomandazione della Commissione Europea n. 94/1069 del 7 dicembre 1994 “sulla successione nella piccola e media impresa" **.
Dal punto di vista pratico, la trasmissione della ricchezza familiare si realizza, ai sensi dell’art. 768 bis con la stipula di un contratto avente ad oggetto il trasferimento d’azienda, in tutto o in parte o di partecipazioni sociali, anch’esse, in tutto o in parte ***.
Occorre soffermarsi su alcuni elementi rilevanti al fine di inquadrare al meglio tale contratto.
Anzitutto, quanto alla forma, essa riveste quella solenne dell’atto pubblico, a pena di nullità (art 768 ter).
Pertanto, il legislatore impone, l’intervento della figura qualificata del notaio.
Per quanto attiene ad un ulteriore elemento formale, la dottrina si interroga ancora sulla presenza necessaria o meno dei testimoni.
In secondo luogo, rileva, inoltre, la necessaria gratuità del trasferimento dal disponente all’assegnatario.
Tali aspetti avvicinano il patto di famiglia alla donazione, rimanendone tuttavia distinto per la sua collocazione al di fuori del titolo V del libro II relativo alle donazioni ****.
Sul presupposto che il patto di famiglia è un atto inter vivos i soggetti che intervengono sono necessariamente il disponente, imprenditore titolare dell’azienda o delle partecipazioni sociali, i discendenti, assegnatari del bene oggetto del patto e i legittimari non assegnatari, ovvero il coniuge *****.
Ai sensi dell’art 768 quater, primo comma, infatti, devono partecipare al contratto anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione del soggetto imprenditore.
A tal proposito, è buona prassi, fornire al Notaio, come documento per l’istruttoria, copia del certificato dello stato di famiglia.
Ancora, la legge precisa che, a tutela della stabilità dell’assetto previsto dal patto, quanto ricevuto dai soggetti contraenti del patto di famiglia, non è soggetto a collazione o a riduzione.
L’art. 768 quater, secondo comma, a fronte dell’assegnazione effettuata dall’imprenditore favore di uno o più discendenti prevede una liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari.
La norma prevede che la liquidazione ai legittimari non assegnatari spetti agli assegnatari.
Tale liquidazione può avvenire con denaro ma anche mediante trasferimento di altri diritti, ad esempio i diritti su immobili.
A tal fine, la perizia di un esperto è utile a fissare il valore dell’azienda o delle partecipazioni trasferite al momento della conclusione del patto di famiglia.
La stessa norma ammette, tuttavia, che i legittimari non assegnatari possano rinunciare totalmente e irrevocabilmente alla liquidazione ad essi spettante.
Il contratto può, infine, essere sciolto dagli stessi soggetti intervenuti per mutuo dissenso, cioè per effetto di un successivo contratto, concluso dagli stessi partecipanti al patto di famiglia, ovvero attraverso il recesso, qualora espressamente previsto.
* G.PERLINGIERI, “ Il patto di famiglia tra bilanciamento di principi e valutazione comparativa degli interessi, in Rass. Dir. Civ., 2008;
** D. DAMASCELLI, “Il patto di famiglia' nel diritto internazionale privato”, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2007, 3, p. 619 e ss.
*** I.RIVA, “Patto di famiglia", in commentario del codice civile, 2021;
**** G.OBERTO, “il patto di famiglia”, 2006, p. 62 e ss.
***** F. GAZZONI, “Appunti e spunti in tema di patto di famiglia”, in Giust. Civ., p. 217 e ss.