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La riconciliazione tra coniugi separati ripristina automaticamente il regime di comunione legale dei beni, di Giovanna Di Benedetto, dottoranda di ricerca, Università di Camerino

23 marzo 2021

La Corte di Cassazione con sentenza del 11/03/2021, n. 6820, stabilisce che in caso di riconciliazione tra coniugi separati si ripristina la comunione legale. Rimangono, pertanto, esclusi dalla comunione gli acquisti effettuati in costanza di separazione.

  1. Il casus decisus.

La vicenda in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da A.D., innanzi alla Corte di Cassazione, contro il di lei marito M.C., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, demandando la riforma della predetta sentenza.

In particolare, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159 e 191 cod. civ., nella parte della pronuncia nella quale si sostiene che una volta intervenuta la riconciliazione tra coniugi per i quali si sia stata dichiarata giudizialmente la separazione, viene automaticamente ripristinato il regime patrimoniale in essere tra le parti in epoca anteriore alla separazione.

I coniugi M.C. e A.D. si erano separati giudizialmente nel 1990 e successivamente si erano riconciliati ricostituendo la coabitazione e la comunione di vita familiare. Gli stessi, nel 2003, si sono nuovamente separati giudizialmente. Nelle more, in costanza di matrimonio, avevano acquistato un bene immobile, dichiarando in atto, essi stessi, la caduta in comunione legale del bene.

M.C. separatosi dalla moglie nel 2003, conveniva in giudizio la stessa, innanzi al Tribunale di Bologna, per vedere sciogliere la comunione legale, all’interno della quale si riteneva cadere l’anzidetto immobile.

A.D. si costituiva deducendo che l’immobile era stato acquistato allorquando era già stata pronunciata la prima separazione tra le parti. Con la conseguenza che, ad avviso della convenuta, il bene immobile era da ritenersi in comunione ordinaria e non già in comunione legale. Ad ella, pertanto, sarebbe spettato, in sede di scioglimento della comunione ordinaria e di divisione del bene, la quota pari a 9/10 dell’immobile corrispondente al prezzo pagato dalla stessa.

Il Tribunale di merito ha, invece, ritenuto che fosse fondata la prova della successiva riconciliazione tra i coniugi e che, per effetto, anche il bene oggetto di causa fosse stato acquistato in regime di comunione legale.

Indi, A.D. ha proposto appello, innanzi alla Corte Distrettuale di Bologna e questa, in adesione a quanto deciso dal giudice di prime cure, ha dichiarato in comunione legale il bene.

La Corte di Cassazione, adita dal A.D., ha ritenuto inammissibili i motivi addotti con i quali si sosteneva la caduta in comunione ordinaria del bene immobile ed affermato che rimossa la separazione tra le parti con la riconciliazione, si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato.

  1. La riconciliazione tra coniugi separati ripristina automaticamente la comunione legale.

La legge ricollega a determinati atti giuridici l’automatico effetto di scioglimento della comunione legale tra coniugi.

Rientra in tale categoria, tra le altre, l’ipotesi della separazione personale sia essa consensuale e/o giudiziale.

Le cause di scioglimento della comunione sono, almeno normalmente, irreversibili.

Vi sono, tuttavia, delle fattispecie in cui si potrebbe configurare un vero e proprio ripristino della comunione legale.

E’ questa l’ipotesi, tra le altre, della riconciliazione dei coniugi, ai sensi dell’art. 157 cod. civ.

Ci si interroga, come nel caso in esame, se la ricostituzione della comunione legale avvenga automaticamente, ovvero se occorra una espressa dichiarazione di volontà dei coniugi in tal senso.

La giurisprudenza più recente ha affermato che il regime di comunione legale tra coniugi, originariamente adottato, si ripristina automaticamente tra le parti riconciliate (1).

Tale tesi sembra, in effetti, trovare (solo oggi) conferma nell’art. 69, lett. f), del D.P.R. 03/11/2000, n. 369, contenente la riforma dell’ordinamento dello stato civile, ove espressamente si prevede la possibilità di dare pubblicità a tale dichiarazione di ricostituzione.

Appare, tuttavia, suggestiva la tesi sostenuta dalla dottrina (2) secondo la quale la comunione dei beni non può essere ripristinata automaticamente per effetto della sola riconciliazione ma sarebbe, a tal fine, necessaria una apposita convenzione matrimoniale.

Ciò in quanto, a seguito della separazione personale, si instaura per legge tra i coniugi un regime di separazione dei beni.

A rigor, pertanto, sarebbe necessaria una espressa previsione di legge in senso contrario che preveda, in caso di riconciliazione, la ricostituzione del regime di comunione legale.

Nel caso di specie si deve rilevare l’espressa volontà dei coniugi nel ricostituire, a seguito della prima separazione giudiziale, una comunione di vita familiare e patrimoniale.

In particolare, oltre a non aver mai interrotto, anche a seguito della separazione, l’abituale convivenza, i coniugi hanno, a seguito della riconciliazione, acquistato il bene immobile dichiarando, essi stessi, che questo cadeva in comunione legale.

Appare evidente, nell’esame del caso di specie, il ripristino automatico della comunione legale a seguito della riconciliazione.

Si tratta di un ripristino automatico della comunione legale al quale i coniugi non hanno ritenuto di opporsi e del quale anzi, hanno profittato in sede di acquisto.

In tal senso, come correttamente rileva la Suprema Corte, il meccanismo del ripristino opera in maniera automatica ed è pienamente opponibile nei rapporti tra coniugi, occorrendo salvaguardare i terzi in buona fede che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull’apparenza del permanere della separazione, in assenza di una adeguata pubblicità.

  1. In tal senso si v. Cass. n. 11418/1998 e Cass. n. 18619/2003.

  2. Tra tutti si v. F. Santosuosso, Il matrimonio, in Giurispr. dir. civ. e comm., (a cura di) W. Bigiavi, Torino, 1987, pag. 395 e ss. e F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt. dir. comm., (a cura di) A. Cicu e F. Messineo, VI, t. 2°. Milano, 1984, pag. 79 e ss.


 

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