Alloggio di edilizia residenziale pubblica da cooperativa a contributo statale e momento acquisitivo alla comunione legale, di Giovanna Di Benedetto, Dottoranda di Ricerca, Università di Camerino
12 marzo 2021
La Corte di Cassazione con sentenza del 30/05/2018, n. 13570, stabilisce che, in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell’acquisto da parte del singolo socio, al fine di stabilire se il bene ricada o meno in comunione legale, è quella della stipula del contratto di trasferimento del diritto domenicale sul bene immobile.
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Il casus decisus.
La vicenda in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da B.V., innanzi alla Corte di Cassazione, contro le sorelle B.M.G. e B.L. ed il di lei marito M.E., questi controricorrente e ricorrente incidentale ed i signori ME.PI. ed A.S., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia del 2013.
B.V. ricorreva al fine di veder dichiarata, relativamente all’acquisto di un alloggio in cooperativa edilizia a contributo statale, ricevuto in successione paterna, la natura di bene personale e per effetto, vedere escluso l’immobile dalla comunione legale esistente tra le coppie di coniugi intimate nel giudizio, quantunque l’acquisto sia avvenuto in epoca successiva al matrimonio.
Nel 1960, B.V. padre delle signore B.V., B.L. e B.M.G. aveva acquistato un alloggio in cooperativa edilizia a contributo statale. Apertasi la successione di B.V., le figlie di questi avevano acquistato mortis causa la posizione contrattuale nei confronti dell’Ente pubblico che aveva concesso il godimento dell’alloggio. Le aventi causa dal de cuius, infatti, avevano continuato a versare l’importo delle rate dovute all’Ente.
Incardinato giudizio innanzi al Tribunale di Perugia, era stata dichiarata la natura personale del bene.
La Corte Distrettuale aveva parzialmente riformato la pronuncia ed aveva dichiarato, tra l’altro, che M.E. era titolare per 1/12 di un compendio ereditario acquistato dalla di lui coniuge in comunione legale dei beni B.L.
Con il ricorso incidentale M.E., ora, demanda, tra l’altro, volersi riformare la sentenza della Corte distrettuale per violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 179 cod. civ.
La Corte di Cassazione, esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, ha ritenuto, tra l’altro, in accoglimento a quanto demandato dal ricorrente incidentale, che, nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a contributo statale, il momento rilevante al fine di stabilire l’acquisto della titolarità dell’immobile e, quindi, di verificare se esso ricada nella comunione legale vada individuato in quello della conclusione del contratto di mutuo da parte del socio. Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza e disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per un nuovo vaglio della fattispecie.
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Alloggio di edilizia residenziale pubblica da cooperativa a contributo statale e momento acquisitivo alla comunione legale.
Il regime di comunione legale dei beni (1) (c.d. comunio a mani riunite) può essere definito come il regolamento tipico, salvo convenzioni contrarie, dei rapporti patrimoniali dei coniugi e delle parti delle unioni civili (2). In base a detto regime patrimoniale i beni acquistati in costanza di matrimonio o di unione, salvo alcune esclusioni, cadono in comunione e possono dividersi solo con lo scioglimento dell’unione o negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Si tratta di una comunione non contemplata nel diritto romano ma di origine germanica, il cui fondamento è rinvenibile in diverse dinamiche della vita di coppia. La comunione legale, secondo dottrina, infatti, costituisce un compenso del lavoro casalingo, un aspetto materiale dell’uguaglianza giuridica e morale tra soggetti uniti, espressione del carattere comunitario della famiglia.
Si tratta di una comunione che si caratterizza per la natura vincolata del patrimonio, il quale è separato poiché soggetto ad uno statuto speciale e ciò pur non consistendo in un patrimonio di destinazione. Non si tratta, inoltre, di una comunione universale, poiché da essa sono esclusi i c.d. beni personai (art. 179 cod. civ.) ed i redditi personali (art. 177, co. 1, lett. b) e c), cod. civ.).
Essa ha ad oggetto gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio o di unione.
Appare, tuttavia, opportuno precisare, per ciò che ivi interessa, che non tutti gli acquisti cadono in regime di comunione legale.
Sono, infatti, nell’ambito della comunione legale, individuabili tre categorie di beni:
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I beni che diventano oggetto di comunione fin dal loro acquisto (.c.d comunio immediata);
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I beni che cadono in comunione soltanto al momento della comunione stessa (c.d. comunio de residuo);
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I beni che rimangono, in ogni caso, di titolarità esclusiva del singolo coniuge o partner dell’unione (c.d. beni personali).
La Suprema Corte, nel caso in esame, è investita del quesito di quale sia il momento rilevante, al fine di stabilire l’acquisto della titolarità dell’immobile costituente alloggio di edilizia residenziale pubblica da cooperativa edilizia a contributo statale e quindi, di determinare se e quando esso cada in comunione legale.
A chiarire il quesito soccorre quanto disposto dall’art. 229, co. 1, prima parte, del Regio Decreto 28/04/1938, n. 1165, contenente il “Testo unico delle disposizioni sull’edilizia economica e popolare”, in Gazz. Uff. 05/08/1938, n. 177, in vigore dal 20/08/1938, secondo il quale: “Con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell’alloggio….”
Il momento acquisitivo al patrimonio personale ed eventualmente alla comunione legale va, dunque, valutato in relazione al momento della conclusione del contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti.
Pertanto, il bene cade in comunione legale, se al momento dell’acquisto dell’alloggio, che coincide con quello della stipulazione del contratto di cui all’art. 229, co. 1, R.D. 28/04/1938, n. 1165, vige tra coniugi detto regime.
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La comunione legale tra coniugi è introdotta con L. 19/05/1975, n. 76, di “Riforma del diritto di famiglia”.
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Il regime patrimoniale previsto per i coniugi si applica anche alle parti delle unioni civili, ai sensi dell’art. 1, co. 13, della L. 20/05/2016, n. 76, sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso e disciplina delle convivenze”.