NON OPPONIBILE IL FONDO PATRIMONIALE ANNOTATO A MARGINE DELL'ATTO DI MATRIMONIO TARDIVAMENTE - NOTA BREVE ALL'ORDINANZA DEL 10/05/2019, N. 12545 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DI GIOVANNA DI BENEDETTO, DOTTORANDA DI RICERCA, UNIVERSITÀ DI CAMERINO
25 dicembre 2020
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 10/05/2019, n. 12545, ha chiarito che l’esistenza del fondo patrimoniale non è opponibile al creditore ipotecario quando l’atto di costituzione è tempestivamente trascritto nei Registri Immobiliari ma annotato a margine dell’atto di matrimonio solo successivamente all’iscrizione di ipoteca su beni immobili vincolati.
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Il casus decisus.
La vicenda in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da M.F. contro I.F. s.p.a. e contro il di lei coniuge C.R., innanzi alla Corte di Cassazione, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, al fine di far rigettare l’azione con la quale la I.F. s.p.a. demandava la dichiarazione di inopponibilità nei propri riguardi del vincolo di indisponibilità riveniente dal un fondo patrimoniale, in forza di decreto ingiuntivo con successiva iscrizione di ipoteca giudiziale.
Infatti, i coniugi C.R. e M.F., già debitori della I.F. s.p.a. rispettivamente il primo quale debitore principale e la seconda quale fidejussore, avevano costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili.
L’atto di costituzione del fondo è stato trascritto nei pubblici Registri Immobiliari tempestivamente ma annotato a margine dell’atto di matrimonio solo successivamente all’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo.
La Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale di prime cure, ha dichiarato l’inopponibilità alla I.F. s.p.a. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Pertanto, per effetto, ha dichiarato l’inopponibilità del vincolo di indisponibilità sui beni immobili costituiti in fondo.
I coniugi, indi, hanno addotto, tra l’altro, tra i motivi di ricorso innanzi alla Corte di legittimità, la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 162, 167 e 2647, cod. civ., in combinato disposto tra di loro.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e pertanto, ha dichiarato che l’esistenza del fondo patrimoniale non è opponibile al creditore ipotecario quando l’atto di costituzione è tempestivamente trascritto nei Registri Immobiliari ma annotato a margine dell’atto di matrimonio solo successivamente all’iscrizione di ipoteca su beni immobili vincolati.
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Opponibilità ai terzi dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale (1), disciplinato dagli artt. 167 e ss., cod. civ, si configura come un patrimonio di destinazione rigidamente vincolato ai “bisogni della famiglia”. Si tratta di una forma di segregazione patrimoniale che si sostanzia nella costituzione di un vincolo di indisponibilità imposto su determinati beni ed i relativi frutti, i quali non potranno essere sottoposti ad esecuzione forzata, se non per le obbligazioni assunte per il soddisfacimento dei bisogni familiari.
La dottrina prevalente ritiene l’atto di costituzione del fondo patrimoniale una vera e propria convenzione matrimoniale per la quale, quindi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 162 e ss. cod. civ.
Sarà, dunque, possibile per aversi opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale, applicarsi le medesime regole pubblicitarie previste per le convenzioni matrimoniali.
Pertanto, per aversi opponibilità del fondo ai terzi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 162, co. 4, cod. civ., sarà necessario che a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi vengano annotate la data dell’atto di costituzione del fondo, il Notaio rogante e le generalità dei contraenti.
Sarà il Notaio rogante, ai sensi dell’art. 34 bis disp. att. cod. civ., nel termine di 30 giorni dalla data dell’atto pubblico, a richiedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione.
Detta annotazione a margine dell’atto di matrimonio si ritiene avere efficacia dichiarativa tale da assicurare opponibilità ai terzi.
Tuttavia, si ritiene detta pubblicità non idonea a fornire ai terzi l’agevole possibilità di desumere quali siano effettivamente i beni gravati dal vincolo di destinazione.
Pertanto, è prevista una ulteriore forma di pubblicità per il caso che il fondo sia costituito da beni immobili, consistente nella trascrizione, ai sensi dell’art. 2647, co. 1, cod. civ., ai Registri Immobiliari.
E’ discusso se la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari abbia natura di pubblicità dichiarativa oppure costituisca mera pubblicità notizia.
Dottrina autorevole e giurisprudenza prevalente attribuiscono alla trascrizione dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale unicamente natura di mera pubblicità notizia e pertanto, inidonea a garantire opponibilità ai terzi.
L’omissione della predetta forma pubblicitaria darà, dunque, luogo ad una sanzione pecuniaria, ma sarà irrilevante per la validità dell’atto e per l’efficacia dello stesso rispetto ai terzi.
Nel caso di specie, i coniugi C.R. e M.F., i quali si erano già resi rispettivamente debitore il primo e fidejussore la seconda di somme nei confronti della I.F. s.p.a., avevano costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili, procedendo alla immediata trascrizione presso i Registri Immobiliari dell’atto costitutivo, ma senza procedere tempestivamente alla annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Nelle more la I.F. s.p.a. aveva potuto iscrivere ipoteca sugli immobili costituiti in fondo.
In siffatta ipotesi, si deve ritenere non opponibile alla I.F s.p.a. il vincolo di destinazione impresso sugli immobili costituiti in fondo. Stante la tardiva pubblicità datane ai registri dello stato civile.
Infatti, la soggezione della costituzione del fondo patrimoniale alle norme in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi compresa quella di cui all’art. 162, co. 4, cod. civ., ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio.
Come correttamente sostenuto dalla Suprema Corte, infatti, la trascrizione del vincolo di destinazione in capo agli immobili, effettuata ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti. Restando, quindi, irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.
Bibliografia essenziale: (1) Sul fondo patrimoniale si v. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, III Vol., Napoli, 2020, pag. 417 e ss.