"Proposta di introduzione dei patti pre matrimoniali e pre unioni civili: Proposta di Legge 1151 del 2019." di Giovanna Di Benedetto, Dottoranda di ricerca in "Legal and social sciences", Università di Camerino.

27 ottobre 2020

Nella proposta di Legge n. 1151, di Delega al Governo per la revisione del Codice Civile, comunicata dal Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, in data 19 marzo 2019, in seno ad un ampio programma di revisione ed integrazione del Codice Civile italiano (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), si dispone, tra l’altro, l’introduzione di un negozio giuridico relativo ad accordi prematrimoniali e pre-unioni civili.

In particolare, l’art. 1, lett. b), della proposta di Legge Delega, propone di “consentire la stipulazione tra nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o costituita unione civile, di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l'indirizzo della vita familiare e l'educazione dei figli.”

Il criterio di delega di cui alla citata lett. b), della proposta di Legge Delega, riguarda la stipulazione di accordi volti a regolamentare i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché i criteri per l'indirizzo della vita familiare e per l'educazione dei figli, salvaguardando comunque le norme imperative, i diritti fondamentali della persona umana, l'ordine pubblico e il buon costume.

Attraverso la stipulazione di tali accordi si intende ampliare, pertanto, il contenuto delle convenzioni matrimoniali già disciplinate nel Codice Civile, dall’art. 162 e ss., nel capo VI relativo al regime patrimoniale della famiglia, del Titolo VI relativo alla disciplina del matrimonio, del Libro I delle persone e della famiglia.

Parti di un negozio giuridico teso a disciplinare rapporti personali e patrimoniali, anche in vista dell’eventuale crisi e dissoluzione dell’unione, potranno essere, quindi, non solo i coniugi, in costanza di matrimonio ed i nubendi ma altresì, le parti di una unione civile e coloro che intendono di costituire una unione civile.

Nel programma normativo contenuto nella Legge Delega rimangono, tuttavia, esclusi dalla stipula di un siffatto negozio giuridico le parti di una convivenza di fatto e coloro i quali intendano intraprendere tale programma di vita familiare, poiché si ritiene che essi possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Nella Relazione illustrativa alla Legge Delega, con riferimento alla convenzione precedente all’unione matrimoniale e civile, si afferma che:

"Si tratta di una lacuna particolarmente avvertita nel sentire sociale, come dimostrano i ripetuti interventi giurisprudenziali chiamati ad occuparsi di accordi stipulati dai nubendi o dai coniugi per l'eventuale futura crisi del rapporto o dai secondi per regolare gli effetti, in specie patrimoniali, ma non solo, della crisi in atto".

Detti accordi sono stati ritenuti, infatti, per lungo tempo, inammissibili per contrasto con il principio di ordine pubblico interno e in una lettura letterale dell’art. 160 Cod. Civ. italiano, nulli per illiceità della causa, in quanto produttivi dell’effetto di condizionare il comportamento delle parti in un futuro ed eventuale giudizio di separazione o divorzio.

Più di recente, un significativo passo verso l'ammissibilità dei patti prematrimoniali, va ravvisato nella Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, con riferimento ai criteri ed alle modalità di accertamento del diritto all’assegno divorzile.

Va segnalato, che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sentenza 3 maggio 1984, n. 2682) ha affermato che il principio di ordine pubblico interno non debba valere quale limite all’ammissibilità dei patti prematrimoniali nel caso di matrimoni tra cittadini non italiani disciplinati da ordinamenti giuridici diversi da quello italiano, nei quali siano ritenuti validi detti accordi.

Va, altresì, segnalato che entrambi i Regolamenti (UE) 2016/1103 e 2016/1104, del 24 giugno 2016, che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi e effetti patrimoniali delle unioni registrate, contemplano la conclusione tra nubendi o coniugi e tra partner prossimi all’unione registrata e partner dell’unione registrata la conclusione di accordi tesi all’organizzazione del regime patrimoniale di accordi stipulati in contemplazione dell’eventuale scioglimento dell’unione.

Da ciò discenderebbe l’attuale ammissibilità degli accordi precedenti le unioni matrimoniali e registrate, tese all’organizzazione del patrimonio familiare, limitatamente alle ipotesi di coppie cross-border.