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ASSEGNO DIVORZILE IN FAVORE DELL’EX CONIUGE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL FIGLIO – CRITERIO DEL TENORE DI VITA, DI MARTINA LORENZOTTI, DOTTORANDA IN "LEGAL AND SOCIAL SCIENCES"-"CIVIL LAW AND CONSTITUTIONAL LEGALITY", UNIVERSITÀ DI CAMERINO

15 ottobre 2020

Cass. civ., sez. I, ord., n. 15774 del 23.7.2020

Con la sent. n. 15774 del 30.1.2020, depositata in cancelleria il 23.7.2020, la Corte Suprema di Cassazione, I sez. civ., ha stabilito che per la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio debba essere considerato il tenore di vita di cui alla convivenza con il nucleo familiare di appartenenza, a differenza invece di quanto accade nella determinazione dell’assegno divorzile dell’ex coniuge, in cui il tenore di vita non è più contemplato.

Nel caso di specie, con la sent. n. 3385/2015 la Corte di Appello di Milano riformava pazialmente la sentenza del Tribunale di Lecco statuendo sul regime di collocamento del figlio, sulla responsabilità genitoriale e sul pagamento delle spese, confermando gli importi dell’assegno divorzile e del mantenimento del figlio già determinati in primo grado. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione basato su sette motivi in relazione ad addotte violazioni e/o omesse applicazioni di articoli di legge in merito – per citare qualche esempio – all’insussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, all’irrilevanza della consistenza del patrimonio delle famiglie di appartenenza dei coniugi, alla mancata motivazione nella determinazione dell’assegno in favore del figlio in mancanza di prova delle di lui aumentate esigenze.

Di particolare interesse in questa sede il riconoscimento della Corte della funzione assistenziale dell’assegno di divorzio (cfr. punto 10.1 della sentenza in esame), parametrato alla previa valutazione delle situazioni economico-patrimoniali delle parti (v. anche Cass. civ., sez. VI, ord., n. 10647 del 5.6.2020), dell’apporto dato dalle parti nella formazione del patrimonio comune e dei patrimoni personali, nonché della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto. Così concepito, l’assegno divorzile permette di ottenere “[…] il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare […]”, (cfr. p. 9 sentenza in esame), pertanto l’orientamento innovativo della Corte si distacca dal precedente principio del mantenimento del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, riconoscendo invece maggiore centralità al ruolo e al contributo dato dall’ex coniuge nella formazione del patrimonio familiare e personale (v. anche Cass. civ., sez. VI, ord., n. 11202 dell’11.6.2020; Cass. civ., sez. I, ord., n. 5605 del 28.2.2020; Cass. civ., sez. I, ord., n. 5603 del 28.2.2020; Cass. civ., sez. I, sent., n. 32398 dell’11.12.2019; Cass. civ., sez. VI - 1 ord., n. 26594 del 18.10.2019; Cass. civ., sez. I, ord., n. 22555 del 10.9.2019; Cass. civ., sez. I, sent., n. 21234 del 9.8.2019; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 16796 del 21.6.2019).

Diverso invece quanto accade in merito alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio: difatti la Corte ha evidenziato che questo è a carico dei genitori e deve avvenire in misura proporzionale ai di loro redditi, rapportandolo alle esigenze del figlio e misurandolo al tenore di vita tenuto durante la convivenza in famiglia.

In conclusione, ciò che distingue maggiormente l’assegno divorzile dall’assegno di mantenimento è la funzione sottesa: infatti, mentre l’assegno di mantenimento è volto alla garanzia di un importo economico costante al fine di consentire la crescita della prole, soddisfando le esigenze quotidiane e primarie, quali l’istruzione, l’educazione, l’assegno divorzile mostra una natura assistenziale, perequativa-compensativa e rappresenta perciò un importo economico elargito in favore dell’ex coniuge quale riconoscenza del contributo dato a favore della famiglia, altresì soppensando – ove presenti – i sacrifici professionali da questi svolti.