"Successioni mortis causa con implicazioni transfrontaliere e residenza abituale del de cuius al momento dell'apertura della successione", di Giovanna Di Benedetto, Dottoranda di ricerca presso l'Università di Camerino

27 settembre 2020

La Corte di Giustizia con la sentenza 16/07/2020, n. 80/19, E. E. c. Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notaré e altri afferma il principio secondo il quale deve essere considerata, ai fini dell’applicazione del Regolamento europeo n. 650/2012, una successione con implicazioni transfrontaliere la fattispecie relativa ad una successione mortis causa apertasi in un Paese membro ove il de cuius era residente, il cui relitto ereditario era composto da beni siti nel paese di origine del de cuius ove egli manteneva la cittadinanza e con il quale non aveva interrotto i legami. Ai fini della determinazione dell’ultima residenza abituale del de cuius, l’autorità che si occupa della successione ereditaria dovrà effettuare una valutazione generale degli elementi fattuali speciali caratterizzanti la successione e la vita del de cuius negli anni precedenti all’apertura della successione.

  1. Il Casus decisus.

La vicenda in esame ha ad oggetto il ricorso proposto da E.E., cittadino lituano, innanzi al Tribunale distrettuale di Kaunas (Lituania), avverso l’atto con il quale un Notaio con Sede in Kaunas (Lituania) rifiutava la redazione del certificato successorio europeo relativo alla successione della madre del ricorrente. Ella era cittadina lituana e con la nazione lituana conservava legami personali e patrimoniali. La madre del ricorrente, tuttavia, è deceduta in Germania ove ella era da tempo residente e coniugata con un cittadino tedesco.

Il Notaio con Sede in Kaunas (Lituania) rifiutava l’emissione del certificato successorio europeo con la motivazione che, in base al proprio convincimento, la residenza abituale del de cuius andava, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento europeo 650/2012, considerata come situata in Germania.

Con decisione in data 29 gennaio 2018, il Tribunale di prime cure ha accolto la domanda del ricorrente, ritenendo che il de cuius non avesse interrotto i propri legami con la Lituania.

Il Notaio contattato da E.E., indi, ha proposto appello, innanzi al Tribunale regionale di Kuanas (Lituania) che con decisione del 27 aprile 2018, ha annullato la sentenza impugnata.

E.E. ha, quindi, proposto ricorso in Corte Suprema di Lituania ove è stata decisa la sospensione del giudizio e e la proposizione innanzi alla Corte di Giustizia, tra le altre, della seguente questione pregiudiziale:

  • “Se debba essere considerata come una successione con implicazioni transfronteliere ai sensi del regolamento n. 650/2012, e da esso disciplinata, una situazione come quella oggetto del caso di specie, concernente una cittadina lituana la quale, al momento della morte, è possibile che avesse la residenza abituale in un altro Stato membro, ma che, in ogni caso, non aveva mai interrotto i suoi legami con la madrepatria e che, in particolare, prima del suo decesso, aveva redatto in Lutuania un testamento con cui lasciava tutti i beni al proprio erede, cittadino lituano, fermo restando che all’atto dell’apertura della successione, è stato accertato che l’intera eredità era composta da proprietà immobiliari site esclusivamente in Lituania”.

La Corte di Giustizia ha dichiarato che il Regolamento (UE) n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “successione con implicazioni transfrontaliere”, in una situazione in cui il de cuius, cittadino di uno Stato membro, risiedeva in un altro Stato membro al momento dell’apertura della sua successione, ma non aveva interrotto i suoi legami con il primo di tali Stati membri, nel quale si trovano i beni che compongono il relictum ereditario.


 

  1. Successioni mortis causa con implicazioni transfrontaliere e valutazione delle circostanze di vita del de cuius negli anni precedenti all’apertura della successione ai fini della determinazione della redidenza abituale.

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni ed all’accertamento e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni ed alla creazione di un certificato successorio europeo, è stato adottato sul fondamento dell’art.81, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e pertanto, si fonda sulla cooperazione giudiziaria promossa dall’Unione Europea nella materia civile con implicazioni transnazionali. La ratio di detta cooperazione è da individuarsi nell’esigenza avvertita a livello europeo di garantire la libera circolazione, sicurezza e giustizia di cose e persone e quindi, il buon funzionamento del mercato interno.

In particolare, come affermato nei considerando 1, 7 e 67 del predetto regolamento, lo stesso mira ad agevolare il corretto funzionamento del mercato interno, rimuovendo gli eventuali ostacoli che si dovessero frapporre alla libera circolazione delle persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione mortis causa con implicazioni transfrontaliere.

Nel caso in esame, ai fini dell’applicazione del Regolamento 650/2012, occorre valutare se la successione abbia (o meno) carattere transfrontaliero in ragione della presenza di più elementi di estraneità. La madre del ricorrente, infatti, era cittadina lituana ed il relictum ereditario è composto da beni siti in Lituania, sebbene ella avesse la propria residenza abituale in Germania ed ivi fosse coniugata da diverso tempo.

Invero, non è rinvenibile all’interno del regolamento europeo in esame una definizione di “successione con implicazioni transfrontaliera”.

Per stabilire se una successione mortis causa presenti implicazioni cross border, allora, occorre determinare quale sia lo Stato membro della residenza abituale del de cuius al momento della sua morte ed eventualmente, se tale residenza vada individuata in un Paese membro diverso da quello in cui si è aperta la successione, in ragione degli elementi di estraneità che caratterizzano la successione del de cuius.

E’, infatti, partendo da questo elemento che si deve valutare se, in virtù della presenza nella successione di elementi di estraneità ubicati in uno Stato diverso da quello della residenza del de cuius, la successione sia da considerarsi puramente nazionale oppure di natura transnazionale, tale che renda possibile e necessaria l’applicazione il Regolamento (UE) 650/2012.

Anche in questo caso il Regolamento europeo sul certificato successorio non contiene disposizioni che forniscano una nozione di “residenza abituale del de cuius al momento della morte”. E’, anzi, è il medesimo legislatore europeo a riconoscere, all’interno del regolamento in esame, la complessità nel determinare la residenza abituale del de cuius in taluni casi.

Da un’analisi delle norme del regolamento 650/2012 e particolarmente del considerando 23, emerge che all’autorità che si occupa della successione spetta il compito di individuare la residenza abituale del de cuius, tenendo conto sia della residenza dello stesso al momento dell’apertura della successione sia dell’insieme delle circostanze di vita negli anni precedenti all’apertura della successione, tenendo in debita considerazione tutti gli elementi fattuali pertinenti a detta determinazione.

Cosa intendere per elementi fattuali pertinenti la determinazione della residenza abituale del de cuius?

Ai sensi dell’ultimo inciso del considerando 24, del Regolamento 650/2012, nel caso nel quale il de cuius, per motivi economici o professionali, fosse andato a vivere in altro Stato diverso da quello di origine, anche per un lungo periodo, pur mantenendo un legale stretto e stabile con lo Stato di partenza, potrebbero complessivamente costituire elementi speciali per la valutazione delle circostanze fattuali: la cittadinanza, il luogo ove egli possedeva tutti i suoi beni principali, il luogo ove sono siti i beni costituenti il patrimonio ereditario.

Nel caso di specie, la madre del ricorrente, pur vivendo da lungo tempo in Germania, dove era coniugata con cittadino tedesco, ha mantenuto un legame stretto e stabile con la Lituania ove, tra l’altro, sono siti beni componenti il relictum ereditario.

In conclusione, appaiono condivisibili le conclusioni della Corte di Giustizia, secondo le quali il Regolamento (EU) 650/2012, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “successione con implicazioni transfrontaliere” una situazione nella quale il de cuius, cittadino di uno Stato membro, residente in un altro Stato membro al momento dell’apertura della successione, non abbia mai reciso i suoi legami con il primo di tali Stati membri, nel quale, per altro, si trovano i beni che compongono la successione.

Si rende necessaria, ai fini della complessa determinazione della residenza abituale del de cuius, un’operazione che tenga debitamente conto di tutti gli elementi fattuali speciali caratterizzanti la successione e la vita del de cuius negli anni precedenti all’apertura della successione.